Il 2015 è alle porte e con lui le numerose novità che attendono i cittadini: dalle nuove regole per la revisione dell’auto, alla riduzione degli interessi legali, dai nuovi incentivi per le assunzioni, all’aumento del contributo unificato.
Tra queste novità, dal 1 gennaio 2015, verrà introdotto anche il nuovo modello ISEE 2015, su cui sono state date le istruzioni dell’INPS con la circolare n. 171 del 18/12/2014.
Nuovo ISEE 2015, INPS: istruzioni
Rispetto alla normativa previgente, l’ISEE continua ad essere lo strumento di valutazione per l’accesso alle “prestazioni sociali agevolate”, ovvero quelle prestazioni rivolte alle categorie economicamente più vulnerabili.
Tuttavia non cambia:né la definizione né il metodo di calcolo dell’ISEE (rapporto tra l’ISE, indicatore della situazione economica, e la scala di equivalenza); né la nozione dell’ISE, il valore ottenuto dalla somma dei redditi e da una quota pari al 20% dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare.
Cambiano invece le modalità di calcolo dell’indicatore:
Non ci sarà più un solo ISEE, ma una pluralità di indicatori, calcolati in ragione della situazione specifica. Ecco tutti i modelli ISEE previsti:
ISEE standard o ordinario: valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
ISEE Università: per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, in cui va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente;
ISEE Sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, come l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti;
ISEE Sociosanitario-Residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie, si applicano alcune regole particolari alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone a cui non è possibile dare assistenza a domicilio);
ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi bisogna considerare la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi;
ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).
Nella circolare vengono definiti anche tre elementi fondamentali ai fini dell’ISEE:
il nucleo familiare: i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
L’indicatore della situazione reddituale (ISR): dato dalla somma dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli importi specificati nel dettaglio nella circolare, come: gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli, le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali, fino ad un massimo di 5.000 euro, i redditi agrari degli imprenditori agricoli. Una volta eseguita la sottrazione, possono essere detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare, come: il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro;
L’indicatore della situazione patrimoniale: determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare. Le innovazioni introdotte dalla riforma riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, i riferimenti per la contabilizzazione dei depositi e conti correnti bancari e postali e la franchigia relativa al patrimonio mobiliare.
La dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
Nella DSU devono essere inserite delle informazioni in parte autodichiarate ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS. Le informazioni che devono essere autodichiarate sono:
La composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
L’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive;
L’eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
L’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
Il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
Le seguenti componenti reddituali: redditi esenti da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero; proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP); assegni per il mantenimento dei figli; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dagli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE);
Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito) non erogati dall’INPS, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
L’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli, nonché, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore;
Il valore del canone di locazione annuo;
Le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l’ospitalità alberghiera;
Le componenti del patrimonio immobiliare, nonché per ciascun cespite l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo;
Le componenti del patrimonio mobiliare;
Le donazioni di cespiti in caso di richiesta di prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
Gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di accertamento della Guardia di finanza.
Nuovo ISEE: controlli, omissioni e difformità
Saranno rafforzati i controlli svolti dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS, dagli enti erogatori e dalla Guardia di finanza. Rispetto alle autocertificazioni, l’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatici, rilevando omissioni e difformità tra quanto dichiarato dal cittadino e gli elementi in possesso del sistema informativo dell’anagrafe tributaria.
Se l’Agenzia delle Entrate non avrà informazioni utili, sarà l’INPS a stabilire delle procedure per il controllo automatico delle componenti autodichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti.
Nel caso in cui vengano rilevate omissioni o difformità cosa può fare il contribuente?
presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;
richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità.
Sono disponibili i seguenti modelli:
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