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Avvisi bonari a tappeto dall’Agenzia delle Entrate per chi non ha ancora presentato la dichiarazione dei redditi.
Moltissimi italiani riceveranno, in questi giorni, una lettera dall’Agenzia delle Entrate: anche se il solo logo dell’Agenzia è sufficiente a spaventare, non è ancora il caso di mettersi le mani nei capelli.
Queste missive, difatti, sono inviate a chi ancora non ha presentato la dichiarazione dei redditi (circa 220.000 contribuenti), a fronte dei dati risultanti dal 730 precompilato e dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (datori di lavoro o Enti previdenziali, come l’Inps): in pratica, l’Agenzia evidenzia delle anomalie per chi, nonostante abbia percepito più redditi da lavoro dipendente (compresi gli ammortizzatori sociali come la disoccupazione) o di pensione, non conguagliati alla fine dell’anno, non risulta aver effettuato la dichiarazione dei redditi.
Questa è, ad esempio, la situazione di chi ha lavorato per una parte dell’anno, e per la restante parte dell’anno ha percepito la disoccupazione: qualora l’Inps non abbia effettuato il conguaglio dei redditi e delle relative imposte con la precedente Certificazione Unica da lavoro dipendente (la nuova Cu, che sostituisce il Cud), molto probabilmente il lavoratore risulterà aver pagato, da entrambe le Certificazioni, imposte in misura minore rispetto a quelle dovute: l’Irpef da versare deve essere, difatti, calcolata sul totale dei redditi, e non sui singoli rapporti presi separatamente. In caso di due o più rapporti lavorativi, o di percezione di pensioni e ammortizzatori sociali, quando il conguaglio, alla fine dell’anno, non viene effettuato, il saldo effettivo delle imposte deve essere calcolato in sede di dichiarazione dei redditi (730 o Modello Unico). Qualora il lavoratore ometta la dichiarazione, andrà ovviamente incontro a sanzioni per l’omissione dell’adempimento e per il mancato versamento dell’imposta, poiché la suddetta casistica (due o più Cu) non rientra nelle ipotesi di esonero, riscontrandosi ovviamente dei versamenti da effettuare a saldo.
730 non presentato, come rimediare
Nel caso in cui ci si sia resi conto di non aver presentato la dichiarazione, pur essendo tenuti a farlo, è possibile comunque rimediare, anche se è già arrivato l’avviso dell’Agenzia delle Entrate, presentando il Modello Unico tardivamente entro il 29 dicembre.
Sarà necessario pagare, tramite modello F24, le somme risultanti a saldo dalla dichiarazione applicando gli interessi in misura legale (0,50% è il tasso d’interesse legale vigente nel 2015) e le sanzioni ridotte previste dall’istituto del ravvedimento operoso ( la cui percentuale varia in ragione dei giorni di ritardo nel pagamento dell’imposta).
Oltre alle imposte “ravvedute”, si dovrà pagare una sanzione pari a 25 Euro (sempre mediante modello F24, con codice tributo 8911) per la dichiarazione in ritardo.
Gli avvisi “bonari” dell’Agenzia delle Entrate devono allora essere considerati come un’opportunità per rimediare alle omissioni ed evitare sanzioni, anche molto salate: lo Stato, in questo caso, ci è “amico”, e ci segnala le anomalie quando siamo ancora in tempo per effettuare le dovute correzioni e integrazioni. Questa è una svolta epocale, resa possibile dal rafforzamento della tecnologia e delle banche dati a cui il fisco ha accesso: uno strumento micidiale, per il cittadino, che in questo caso, però, è diventato un supporto per evitare pesanti multe, grazie alla tempestività dei riscontri.
La Direzione